Obbligo di chiamare i supplenti

I dirigenti scolastici non hanno più scuse per non chiamare i supplenti; la circolare del MIUR afferma che

“[...]i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5  giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL [....]“

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