Con Nota prot. n° 7934 del 23/11/2010, l’USR della Basilicata è tornato sulla vexata quaetio delle supplenze brevi.
Come si ricorderà, il MIUR aveva diramato la nota prot. 9839 dell’8 novembre 2010, con cui si invitavano i Dirigenti scolastici a chiamare i supplenti, anche per assenze inferiori ai 15 giorni per la scuola secondaria o di 5 per la scuola elementare.
L’ANP era insorto e aveva invitato i colleghi a non ottemperare a questa disposizione, in quanto in contrasto con precedenti note che invitavano a contenere la spesa a tutti i costi.
L’USR della Basilicata ha invece ribadito il valore primario del diritto allo studio, il divieto di accorpamento delle classi e la necessità di non coinvolgere le compresenze salvo il caso di uno specifico progetto didattico alòternativo approvato dal Collegio docenti.
Di seguito la nota USR Basilicata.
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
DIREZIONE GENERALE
Potenza
Prot. AOODRBA n. 7934 Reg. Uff. Uscita Potenza, 22 novembre 2010
Ai Dirigenti Scolastici
Di tutte le Istituzioni scolastiche della Regione
LORO SEDI
OGGETTO: supplenze brevi.
In riferimento alla C.M. n. 9839 dell’8 novembre 2010 ed a persistenti voci pervenute a questo Ufficio circa una non corretta gestione delle supplenze brevi , si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni.
Premesso che il procedimento in questione è connesso alla garanzia del diritto allo studio degli studenti, costituzionalmente garantito , nonché al rispetto del C.C.N.L. dei docenti, ne discende che la nomina dei supplenti a fronte di assenze del personale docente , ancorché brevi,ne risulta consequenziale.
Tale procedura, nella quasi totalità dei casi, viene eseguita, per cui sembrano infondate le predette voci.
Ad ogni buon conto, proprio in considerazione del diritto degli studenti e nel rispetto del C.C.N.L. dei docenti, così come precisato anche dalla C.M. 9839, non risulta praticabile, laddove dovessero sussistere casi, la soluzione organizzativa di accorpare le classi in caso di assenze brevi del personale docente; ciò non solo non è previsto da alcun regolamento, ma costituisce di fatto, sia pure in via temporanea, una modifica dell’organico non autorizzata, la costituzione di pluriclassi e la violazione di qualsiasi norma di sicurezza.
Sempre in riferimento al predetto diritto allo studio, appare altresì impraticabile la ipotesi di utilizzare personale docente delle scuole primarie impegnato in compresenza, ovvero docenti di “ sostegno” , per sostituire il personale assente, così come chiaramente precisato dalla più volte richiamata C.M..
Come è ben noto alle SS.LL. ove esiste la compresenza, la stessa rappresenta un elemento di rinforzo e supporto didattico alla classe di riferimento, per cui un diverso e motivato utilizzo deliberato dal collegio dei docenti, deve essere parte di un progetto educativo alternativo che coinvolga il personale interessato.
Infine, si ricorda, che il docente di sostegno svolge la sua delicata e complessa funzione come supporto alla classe del disabile di riferimento.
IL DIRETTORE GENERALE
FRANCO INGLESE
