La recente giurisprudenza ha evidenziato l’esigenza di rispettare le prescrizioni correlate sia con gli aspetti strutturali-quantitativi delle classi sia con la necessità di assicurare la piena tutela dell’integrazione scolastica degli alunni disabili:

  • sentenza TAR Puglia n°783 del 24/03/2011; ord. TAR Lazio n° 5816 del 19/12/2009  e n° 552/2011 depositata il 20 gennaio 2011 (“L’amministrazione ha l’obbligo di rispettare le prescrizioni”…….connesse con la formazione classi)
  • DPR n° 81/2009 art. 5 comma 2,  non più di 20 alunni per classe laddove è presente una certificazione di alunno handicappato con  “situazione di gravità”;
  • sentenza Corte Costituzionale 80/2010 che ha sottolineato che il sostegno didattico va assegnato in base alle “effettive esigenze” che rispetto al precedente anno scolastico non sono cambiate; inoltre si ricorda che in presenza di situazione di gravità è possibile ottenere la deroga dal rapporto 1:2  [ivi preme ricordare che la riduzione del sostegno didattico, in base all’ordinanza-decreto emesso dal tribunale ordinario di Milano il 10 gennaio 2011 Lombardia, si configura come atto di discriminazione -L.67/2006-]
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