PREMESSA: è sempre più frequente il caso che, in caso di assenza di un insegnante anche per più giorni, il Dirigente non provveda a nominare il supplente, ma “provveda” a distribuire i bambini in altre classi (o a farli entrare a scuola più tardi o farli uscire prima) con evidenti ripercussioni sulle condizioni di sicurezza e sulla prosecuzione del lavoro didattico (sia per i bambini/ragazzi che vengono smistati a far niente, sia per gli ospitanti ai quali viene comunque resa difficile la normale prosecuzione del lavoro).
I Dirigenti giustificano tale scelta con due ordine di argomenti:
- non posso nominare perché posso/devo utilizzare le ex-ore di compresenza del tempo pieno per le supplenze;
- non ho soldi per nominare il supplente
Vedremo che entrambe le affermazioni non corrispondono al vero e sono vere e proprie illegittime forzature perché:
- non è prevista l’utilizzazione delle ore di ex compresenza per le supplenze
- il Ministero stesso, con due circolari (le riportiamo in fondo), invita ed autorizza la nomina di supplenti anche in caso siano finiti i fondi ed anche, da quest’anno, alle medie anche per supplenze inferiori ai 15 giorni.
SITUAZIONE ALLE ELEMENTARI
IL QUADRO NORMATIVO RIFORMATO
Con il Dpr 89 del 15/7/09 sono state abolite le compresenze (“c)40 ore corrispondenti al modello di tempo pieno, nei limiti dell’organico assegnato per l’anno scolastico 2008/2009 senza compresenze). Cosa fare di queste ex ore di compresenza che rimangono a disposizione dell’organico d’Istituto? L’unico riferimento si trova nel decreto interministeriale (trasmesso alle scuole con C.M. n.38 del 2/4/09): “Le quattro ore residuate rispetto alle 40 settimanali per classe (44 ore di docenza a fronte delle 40 di lezioni e di attività), comunque disponibili nell’organico di istituto, potranno essere utilizzate prioritariamente per l’ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie e, in subordine, per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l’offerta formativa (compreso il tempo mensa per le classi che attualmente praticano i rientri pomeridiani).”
COSA E’ SUCCESSO
1- ORARI: In generale i Dirigenti, per salvare gli ex-moduli (l’organico concesso è stato di 27 ore per le prime e 30 per le classi dalla seconda alla quinta) o per soddisfare la maggiorata richiesta di tempo pieno, hanno attinto alle compresenze destinandole a quelle classi. Solo per fare un esempio, comune a tante nuove prime, ci sono classi con 5-6 insegnanti (22 ore un prevalente+1 inglese+2 religione + 6h delle compresenze di altri 3 insegnanti ancora). E’ ovvio che le ex ore di compresenza vengono intaccate in maniera direttamente proporzionale alla presenza in un circolo di più o meno sezioni a modulo (chi ha solo t.p. per quest’anno potrebbe essere salvo, chi ha solo una sezione a modulo con più sezioni a tempo pieno perde meno di chi deve coprire più sezioni a modulo).
2 – INGLESE: a ciò si aggiunge il fatto che sono stati concessi in numero inadeguato insegnanti specialisti di lingua inglese. Ciò è stato “risolto” dai Dirigenti utilizzando gli specializzati su 2 (addirittura in alcuni casi anche su 3) classi, con scambi tra lo specializzato che proviene da un’altra classe ed il titolare che se ne va su un’altra (quando non addirittura utilizzando ulteriormente le compresenze di un insegnante con la specializzazione).
UTILIZZO PER LE SUPPLENZE DELLE ORE RESTANTI DI EX COMPRESENZA
Come già spiegato, nonostante alcune ore di ex compresenza siano state destinate a coprire mense, a completamento di orario o ad inglese, per quest’anno ne rimangono parecchie che (si riguardi la normativa sopra) dovrebbero/potrebbero essere utilizzate per “l’ampliamento dell’offerta formativa” (cioè laboratori, uscite, alfabetizzazione, ecc.). Molti dirigenti hanno chiesto o imposto ai docenti di utilizzarne alcune (o tutte) per destinarle a supplenze, andando ben oltre la legge, addirittura inventandosi leggi o “letture” di leggi che non esistono. Infatti nel Dpr 89 non si parla affatto di utilizzo delle “ore residuate” per le supplenze, mentre per le supplenze rimane perfettamente in vigore quanto stabilito dal contratto e cioè che possono essere destinate a supplenze inferiori ai 5 gg. solo le eventuali ore non altrimenti impegnate dal Collegio dei Docenti nella programmazione di inizio d’anno (art.29: “Nell’ambito delle 22 ore d’insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa viene destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell’offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l’attività frontale di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell’ambito del plesso di servizio”); come si noterà, ciò coincide quasi perfettamente con il passaggio del Decreto interministeriale citato all’inizio.
Si noti come da nessuna parte si citi il fatto che per le supplenze fino a 5 giorni non si possa chiamare il supplente, cosa ancora oggi spacciata come “norma” da taluni dirigenti (in realtà, come abbiamo visto, senza alcuna base giuridica d’appoggio; ndr.: basterebbe chiedere loro di citare la fonte normativa che sta alla base della loro affermazione).
Già alla fine dello scorso anno (CFR. Allegato 1), il Ministero chiarì che le supplenze brevi andavano assegnate, anche nel caso si fossero esauriti i fondi a disposizione (impegnandosi evidentemente a reintegrarli, in caso di necessità, ma molti dirigenti forse preferiscono dimostrarsi di essere virtuosi e quindi non richiedere oltre) perchè “va comunque assicurato l’ordinato svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento, giacchè il diritto allo studio va in ogni caso garantito”.
SITUAZIONE ALLE MEDIE
Fino allo scorso anno era possibile nominare il supplente solo per assenze superiori ai 15 gg.; ciò era dovuto al fatto che esistevano cattedre solo fino a 15 ore e dunque alcuni prof. avevano 3 ore disponibili per far fronte alle assenze dei colleghi.
Con la riforma Gelmini tutte le cattedre sono state portate a 18 ore, per cui c’è la necessità/dovere di attribuire fin dal primo giorno la supplenza come ore straordinarie a docenti già in servizio o di nominare il supplente.
Tutto questo è stato confermato il 6 ottobre di quest’anno dal Ministro, con la circolare che si riporta in Allegato 2, indirizzata ai Dirigenti degli Uffici scolastici regionali e provinciali affinché si facessero carico di “rappresentare” ai rispettivi Dirigenti scolastici la necessità di provvedere alle supplenze anche inferiori ai 15 gg. “ al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica”.
ANCORA A PROPOSITO DEI FONDI PER LE SUPPLENZE
Per la copertura delle spese destinate alle supplenze esiste una precisa assegnazione ed un relativo preciso capitolo di bilancio per cui:
1. Non si può accampare la scusa che il bilancio in generale è in deficit e dunque non si possono nominare i supplenti;
2. Qualora l’assegnazione sia esaurita si può chiedere, come gli anni passati la sua integrazione (si veda, a questo proposito la recentissima circolare del 14 dicembre (Allegato 3) , dimostrando la necessità di chiamare i supplenti e cioè che non ci fossero possibilità di sostituzioni “interne”: quale miglior dimostrazione ci potrebbe essere se non quella che non chiamando il supplente si sarebbero dovuti dividere i bambini nelle altre classi e dunque, prendendo a prestito le parole del ministero, non si sarebbe “assicurato l’ordinato svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento, giacchè il diritto allo studio va in ogni caso garantito”
CONCLUSIONI:
In nessun caso (salvo l’eccezione del primo giorno di assenza comunicato all’ultimo momento) è prevista la divisone, distribuzione e parcheggio degli alunni in altre classi, perché ciò va sempre contro il diritto allo studio previsto dalla Costituzione (ed in molti casi anche contro le condizioni di sicurezza stabilite per legge) e dunque va nominato il supplente, anche nel caso si sia esaurita la competente assegnazione finanziaria che verrà reintegrata nel caso siano dimostrate sussistere le condizioni per cui si renda necessario chiamare il supplente, tutti concetti affermati e riaffermati dalle ultime tre circolari emanate dal Ministero sull’argomento in questione.
